stel_rev1


Vai ai contenuti

Conto Energia

Le regole del Conto Energia per il fotovoltaico(fonte GSE-Gestore Servizi Energetici)

Il Conto Energia (DM 19/02/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/07),e' subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 in materia di incentivazione dell'energia fotovoltaica.

Le principali caratteristiche del meccanismo d'incentivazione sono sintetizzate nei seguenti punti:
. Il soggetto che richiede l'erogazione delle tariffe incentivanti ed e' responsabile dell'esercizio dell'impianto
fotovoltaico prende il nome di soggetto responsabile dell'Impianto fotovoltaico;
. possono beneficiare delle tariffe, in qualita' di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico, le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unita abitative e/o di edifici;
. la potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW;
. la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo dopo l'entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;
. il limite massimo cumulato della potenza incentivabile fissato dal DM 19/02/07 e' pari a 1200 MW;
al raggiungimento di tale limite, quale ulteriore garanzia per gli operatori, e' previsto un "periodo di moratoria" di 14 mesi (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).
Gli impianti che entreranno in esercizio in tale periodo di moratoria potranno comunque beneficiare delle tariffe incentivanti;
. le tariffe sono articolate per taglia e tipologia installativa, con l'intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;
. e' stato introdotto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all'uso efficiente dell'energia negli edifici.

Le tariffe
Per quanto stabilito dal DM del 19/02/07 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2010 hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo la tipologia di integrazione: non integrato , parzialmente integrato o integrato con l'architettura circostante.
Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici fino a 3 kW che risultano integrati architettonicamente.
Le tariffe piu basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.
Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimangono costanti, non subiscono cioe' aggiornamenti ISTAT, per l'intero periodo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) stabiliranno con un successivo decreto, attualmente in corso di definizione, le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010.
In aggiunta all'incentivo, il soggetto responsabile dell'impianto puo contare su un ulteriore vantaggio economico, utilizzando l'energia prodotta per:
1. la cessione in rete (parziale o totale);
2. i propri autoconsumi;
3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per gli impianti di potenza fino a 200 kW).
In merito al riconoscimento del livello di parziale o totale integrazione architettonica, gli allegati 2 e 3
al DM 19/02/07 definiscono le diverse tipologie d'integrazione ammesse ai fini del riconoscimento dell'incentivo.

L'integrazione architettonica
Il DM 19/02/07 definisce tre tipologie d'integrazione ai fini della determinazione della tariffa incentivante da riconoscere a ciascun impianto fotovoltaico:
1) impianto non integrato
2) impianto parzialmente integrato
3) impianto con integrazione architettonica
L'impianto fotovoltaico non integrato e l'impianto con moduli installati al suolo, ovvero collocati sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri degli edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione con modalita' diverse da quelle previste per le tipologie 2) e 3).
Per il riconoscimento della parziale integrazione l'allegato 2 del citato Decreto ministeriale descrive tre specifiche tipologie d'intervento.
Per il riconoscimento dell'integrazione architettonica l'allegato 3 del citato Decreto ministeriale descrive dieci specifiche tipologie d'intervento.
Per rendere agevole e trasparente l'interpretazione di quanto previsto nei menzionati allegati, sul sito web del GSE e disponibile una guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica. Questo documento illustra in apposite schede le tredici tipologie specifiche d'intervento, definendo i requisiti minimi, funzionali e architettonici che ciascun impianto dovra soddisfare per ottenere il riconoscimento della parziale o totale integrazione architettonica.

Si evidenzia inoltre che la tariffa "base" puo essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:
a)impianti superiori ai 3 kW non integrati, il cui soggetto responsabile autoconsuma su base annua almeno il 70% dell'energia
prodotta dall'impianto (autoproduttori ai sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
b) per impianti il cui soggetto responsabile e una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi destinazione (industriale, commerciale, agricola) in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto (per maggiori dettagli consultare la guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica pubblicata sul sito del GSE);
d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Autoproduttori di energia elettrica
L'autoproduttore, secondo la definizione data all'art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79, e la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate della medesima controllante, nonche per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n.1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 79/99.
In termini generali, per stabilire se al soggetto responsabile spetti per un certo anno la qualifica di autoproduttore si confronta l'energia prodotta dall'impianto con quella autoconsumata nello stesso periodo temporale.
A titolo esemplificativo e nel caso piu semplice in cui produzione e consumo avvengano nello stesso sito, l'energia autoconsumata e determinata come differenza tra l'energia prodotta e l'energia immessa in rete; il GSE verifica in tal caso che il rapporto tra l'energia autoconsumata e l'energia prodotta nell'anno non sia inferiore al 70%. Il titolo di autoproduttore non si applica a chi usufruisce del servizio di scambio sul posto.

Si segnala altresi che, in base alla Finanziaria 2008 (art. 2 comma 173), gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono Enti Locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche dell'installazione.
Gli incentivi del Conto Energia non sono applicabili all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata eccedenti il 20% del costo dell'investimento da sostenere per la costruzione dell'impianto stesso.
Gli incentivi sono applicabili all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano stati concessi incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, anche se eccedenti il 20% del costo dell'investimento, esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile dell'edifico sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica.
Infine, si ricorda che le tariffe incentivanti non sono cumulabili con i certificati verdi e con i titoli di efficienza energetica.
Valorizzazione dell'energia prodotta dall'impianto
Il Conto Energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico poiche' comporta l'erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica.
Un'ulteriore fonte di ricavo e' costituita dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto che puo essere autoconsumata oppure, in tutto o in parte, immessa in rete e quindi venduta al mercato o gestita in modalita di scambio sul posto.
L'autoconsumo dell'energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della bolletta elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l'energia elettrica nella misura corrispondente all'energia autoconsumata. L'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta e non autoconsumata determina invece una fonte di ricavo esplicita.

Si evidenziano i flussi di energia elettrica scambiata con la rete nel caso di un impianto fotovoltaico connesso alla rete e con delle utenze elettriche che consumano energia.

Flussi di energia con la rete per un impianto fotovoltaico
P = energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (energia incentivata)
E = energia prelevata dalla rete
U = energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e immessa in rete
C = energia consumata dalle utenze
M1= contatore dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico
M2 = contatore di misura bidirezionale dell'energia scambiata con la rete
Bilancio energetico del sistema (riferito ad un determinato periodo temporale) U - E = P - C
Nel caso del sistema elettrico costituito dall'impianto fotovoltaico connesso alla rete e con delle utenze che consumano energia e necessario disporre di 2 o 3 contatori. Il primo per la rilevazione e registrazione della misura relativa alla energia totale prodotta dall'impianto fotovoltaico (M1) e un secondo contatore bidirezionale o doppio contatore (M2) per la rilevazione e registrazione
delle misure relative alla energia scambiata (immessa e/o prelevata) con la rete alla quale l'impianto e collegato.
Durante la notte oppure quando l'impianto fotovoltaico non e in produzione per altre motivazioni.
Infine, i soggetti responsabili possono decidere di cedere l'energia elettrica prodotta e immessa in rete attraverso un contratto bilaterale con un trader/grossista di energia elettrica a un prezzo di cessione direttamente negoziato con tale soggetto, il quale provvede a regolare con Terna tutti i corrispettivi derivanti dal servizio di dispacciamento.
Si evidenzia che questo tipo di vendita "diretta" e, di norma, utilizzato per vendere sul mercato le produzioni
di energia provenienti da impianti di grande taglia.

Lo scambio sul posto
Lo scambio sul posto, disciplinato dalla delibera ARG/elt 74/08, Allegato A . Testo integrato dello scambio sul posto (TISP) . e dalla successiva delibera ARG/elt 186/09, che ha recepito quanto previsto dalla legge 99/09, consente di valorizzare l'energia immessa in rete secondo un criterio di compensazione economica con il valore dell'energia prelevata dalla rete.
In termini generali, le condizioni offerte dallo scambio sul posto sono piu' vantaggiose del ritiro dedicato poiche' permettono di remunerare l'energia immessa in rete al valore di mercato dell'energia piu' il costo unitario variabile dei servizi associato alla propria
bolletta di fornitura per la quantita' di energia elettrica scambiata.
Il servizio di scambio sul posto e regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell'energia scambiata con la rete.
La disciplina si applica dal 1 gennaio 2009 ai soggetti richiedenti che abbiano la disponibilita' o la titolarita' di:
. impianti di produzione da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW;
. impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW (tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici).
La Finanziaria 2008 ha esteso a 200 kW la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili possono accedere allo scambio sul posto. Tale norma e diventata operativa dopo la pubblicazione del decreto attuativo del 18 dicembre 2008 e della relativa delibera ARG/elt 1/09 che hanno ridefinito le regole e le modalita' per usufruire di questo servizio.
Il GSE riconosce un contributo a favore dell'utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo,da determinarsi su base annuale solare, vengono presi in considerazione:
. la quantita di energia elettrica scambiata con la rete (l'ammontare minimo tra l'fenergia immessa e quella prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
. il controvalore dell'energia elettrica immessa in rete calcolato a prezzi di mercato;
. l'onere di prelievo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi.
In particolare, il contributo erogato dal GSE all'utente dello scambio prevede:
. il ristoro dell'onere servizi limitatamente all'energia scambiata con la rete;
. il riconoscimento del valore minimo tra l'onere energia e il controvalore dell'energia elettrica immessa in rete.
Nel caso in cui il controvalore dell'energia immessa in rete risultasse superiore all'onere energia sostenuto dall'utente dello scambio, l'utente puo scegliere tra due opzioni:
. il saldo relativo viene registrato a credito dell'utente medesimo che potra' utilizzarlo per compensare l'onere energia degli anni successivi;
. il saldo relativo viene liquidato dal GSE; tale importo non fa parte del contributo in conto scambio e si configura come una vendita.
La legge 99/09, implementata dall'Autorita con delibera ARG/elt 186/09 ha, inoltre, introdotto le seguenti modifiche:
. la possibilita per i Comuni fino a 20.000 residenti e per il Ministero della Difesa di applicare lo scambio sul posto senza l'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, incluse le componenti tariffarie correlate all'utilizzo della rete stessa (componenti A e UC);
. la possibilita' per il Ministero della Difesa di richiedere lo scambio sul posto di cui sopra anche nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 200 kW;
I produttori che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare istanza al GSE che provvede a sua volta a informare l'impresa di vendita con la quale il produttore regola i prelievi di energia elettrica.
In generale, il servizio di scambio sul posto produce un effetto vantaggioso qualora, su base annua, la valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete si compensi totalmente con l'onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete; inoltre, per la totalita' dell'energia elettrica scambiata con la rete, l'utente dello scambio vedra' ristorati dal GSE i costi che ha sostenuto per l'utilizzo della rete in termini di servizi di trasporto, di dispacciamento e, per i soli utenti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, degli oneri generali di sistema.

Infine, l'utilizzo dell'impianto nell'ambito di una attivita di impresa comporta, come noto, che lo stesso concorra interamente alla determinazione del reddito di impresa, sia dal lato dei componenti negativi, attraverso le quote di ammortamento e i costi di manutenzione, sia da quello dei componenti positivi tra i quali vanno inclusi sia la tariffa incentivante sia i ricavi di vendita dell'energia. E' importante sottolineare che la tariffa incentivante costituisce un componente positivo di reddito per il suo intero
ammontare, indipendentemente dalla destinazione dell'energia fotovoltaica prodotta. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'energia prodotta sia totalmente consumata nell'ambito dell'impresa, la tariffa incentivante, quale contributo in conto esercizio, costituisce ricavo ai sensi dell'articolo 85 del TUIR ed e soggetta per il suo intero ammontare alla ritenuta del 4% .

Il regime fiscale relativo all'energia venduta e ai costi dell'impianto
L'Agenzia delle Entrate, sempre nella Circolare n. 46/E del 19/07/07, ha chiarito che i proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico costituiscono sempre reddito tassabile.
La natura fiscalmente riconosciuta di tale reddito assume pero' rilevanza ai fini delle modalita di tassazione. A tal proposito, si deve evidenziare che, nella sola ipotesi in cui la vendita dell'energia sia effettuata da un soggetto che non esercita attivita di impresa, arte o professione e che abbia realizzato un impianto di potenza non superiore a 20 kW destinato a sopperire ai bisogni energetici dell'abitazione o della sede, l'Amministrazione finanziaria ha qualificato i proventi della vendita come "reddito diverso" ossia come reddito derivante dall'esercizio di una attivita commerciale non esercitata abitualmente.
L'inclusione di tali proventi tra i "redditi diversi" di cui all'articolo 67 comma 1 lettera i) del TUIR comporta che la cessione dell'energia non sia soggetta ne a IVA ne a ritenuta d'acconto, sebbene vi sia comunque l'obbligo di denunciare - e assoggettare a tassazione - il reddito in sede di dichiarazione fiscale. Inoltre, in quanto "reddito diverso", il percettore non dovra adempiere agli obblighi
amministrativi e fiscali conseguenti all'esercizio di una impresa commerciale. Per contro pero, l'Amministrazione finanziaria ha escluso che i costi sostenuti per l'acquisto o realizzazione dell'impianto possano essere dedotti come spese inerenti alla produzione del reddito. A tal proposito, e' bene ricordare che in tale ipotesi la Circolare ha escluso per il percettore la rilevanza reddituale della tariffa incentivante, che non dovra quindi essere ne' dichiarata ne' tassata.
In tutti gli altri casi in cui si realizzi la cessione dell'energia in esubero prodotta dall'impianto fotovoltaico, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'esercizio di una attivita commerciale e quindi l'esistenza di una impresa. Pertanto i proventi della cessione dell'energia costituiscono componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito di impresa. Analogamente sono deducibili sia i costi che l'IVA sostenuti per la realizzazione dell'impianto, con le sole limitazioni previste dalle vigenti disposizioni nel caso di utilizzo promiscuo dello stesso.


Torna ai contenuti | Torna al menu