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Incentivazione fonti rinnovabili

fonte GSE(Gestore Servizi Energetici)
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti nel protocollo di Kyoto, l’Italia ha recepito la Direttiva Europea 2001/77 in tema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Le fonti energetiche rinnovabili sono (art. 2 del Dlgs 387/03):

“le fonti energetiche non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
Il GSE ha un ruolo centrale nella promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia, essendo l'ente attuatore del sistema di incentivazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili che prevede, in alternativa, su richiesta dell'Operatore:

il rilascio di certificati verdi;
la tariffa omnicomprensiva (solo per impianti di potenza inferiore ad 1 MW).
I certificati verdi sono titoli negoziabili che attestano la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e rappresentano un beneficio per l'Operatore in quanto sono utilizzabili per ottemperare all'obbligo di immissione nel sistema elettrico di una quota di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La tariffa omnicomprensiva (comprensiva cioè dell'incentivo e del ricavo da vendita dell'energia) è applicabile, su richiesta dell'Operatore, agli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW e di potenza elettrica non superiore a 0,2 MW per gli impianti eolici, per i quantitativi di energia elettrica netta prodotta e contestualmente immessa in rete.

L'Operatore, per poter accedere all'incentivo, deve richiedere al GSE la Qualifica IAFR di impianto alimentato da fonti rinnovabili. In particolare, possono ottenere la qualificazione IAFR gli impianti alimentati da fonte rinnovabile entrati in esercizio successivamente al 1°aprile 1999 a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione ed anche gli impianti che operano in co-combustione, entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999, che successivamente a tale data operino come centrali ibride.

Si precisa che gli impianti fotovoltaici (ai sensi dell’articolo 2, comma 144, tabella 2 e comma 145, tabella 3 della Legge Finanziaria 2008 ed all’articolo 3 comma 1 del DM 18/12/2008) non possono accedere alle incentivazioni tramite certificati verdi o tariffa onnicomprensiva, in quanto a questi impianti si applicano esclusivamente gli incentivi di cui al DM 19/2/2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” (Per richiedere questo tipo di incentivazione si deve fare riferimento all’apposita sezione Conto energia fotovoltaico).

Lo stesso DM 18/12/2008 stabilisce all’articolo 15 comma 2 che, in via transitoria, “agli impianti fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 387/03 ovvero la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è consentito l’accesso al meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007”.

Il GSE rilascia inoltre altre forme di certificazione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, quali la Garanzia di Origine (GO) e i certificati RECS e gestisce il meccanismo di Scambio sul Posto per gli impianti di potenza nominale media annua fino a 200 kW.


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